Regio decreto 8 luglio 1894, n. 326 Art. 3
E' approvato lo statuto organico del nuovo ente in data 1° giugno 1893, composto di ventiquattro articoli al secondo dei quali viene aggiunto il seguente inciso: «Ai bambini poveri, quando le condizioni dell'asilo lo consentano, sara' distribuita una minestra od altra refezione giornaliera.» Detto statuto sara' munito di visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 luglio 1894. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addi' 28 luglio 1894. Reg. 195. Atti del Governo a f. 337. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA. F. Crispi.