Regio decreto 22 luglio 1894, n. 350 Art. 2
L'asilo stesso e' autorizzato ad accettare la concessione fattagli dal comune dell'uso gratuito della casa, con orto annesso ove attualmente ha sede il pio istituto.
L'asilo stesso e' autorizzato ad accettare la concessione fattagli dal comune dell'uso gratuito della casa, con orto annesso ove attualmente ha sede il pio istituto.