Regio decreto 2 gennaio 1896, n. 7 Art. 1
Con cui il comune di Salerno e' autorizzato a riscuotere, in luogo della tassa per la vendita al minuto delle bevande vinose dentro la linea daziaria, un dazio addizionale, eccedente il 50 per % di quello governativo, per l'introduzione in essa linea di dette bevande, dell'uva e del mosto conforme alla seguente tariffa: Vino ed aceto in fusti ettol. L. 3. - Vinello, mezzo vino, posca ed agresto ettol. L. 1.75. - Mosto ettol. L. 2.80. - Uva in quantita' maggiore di 5 chilogrammi quintale L. 1.75. - Firmato UMBERTO - Contrassegnato P. Boselli - Visto Calenda. Registrato alla Corte dei Conti addi' 17 gennaio 1896. Reg. 204. Atti del Governo a f. 42.