Regio decreto 15 marzo 1896, n. 86 Art. 4
Per l'ammissione al primo corso della scuola, l'allievo deve esibire un certificato di esame, felicemente subito, della terza classe elementare, da rilasciarsi dal direttore o dall'insegnante d'una scuola pubblica, e dimostrare di avere eta' non inferiore a dodici anni compiuti. Deve presentare inoltre una dichiarazione dei genitori, dalla quale risulti ch'egli lavora in qualche officina, o che intende avviarsi ad un'arte. In mancanza del certificato di cui sopra, l'allievo che chiede di essere ammesso al primo corso, dovra' sottoporsi ad un esame sulle materie della terza classe elementare. Per l'ammissione al secondo o terzo corso, l'allievo sara' sottoposto ad un esame sulle materie dell'anno precedente.