Regio decreto 4 gennaio 1897, n. 2 Art. 1
Al comma dell'art. 9 dello statuto organico della cassa di risparmio di Verona approvato con regio decreto 29 novembre 1891, n. CCCCXI (parte supplementare), e' sostituito il seguente: «Le disposizioni dell'alinea secondo art. 6 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), meno per cio' che riguarda la incompatibilita' dei deputati provinciali e le disposizioni dell'art. 10 del regolamento 4 aprile 1889 per gli amministratori della cassa di risparmio vengono estese anche ai membri componenti la commissione di sindacato.» All'ultimo capoverso dell'articolo medesimo e' cancellata la parola «detto».
Verweist auf
- Regio decreto 4 gennaio 1897, n. 2 Art. 10
- Regio decreto 4 gennaio 1897, n. 2 Art. 6
- Regio decreto 4 gennaio 1897, n. 2 Art. 9