Regio decreto 4 febbraio 1897, n. 86 Art. 4
Avvenuta la costituzione dei due Consigli comunali, saranno regolati i rapporti economici fra i duo Comuni, fermo l'obbligo di adeguati compensi a prestarsi dal Comune di Bagni a quello di Montecatini. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1897. UMBERTO. Rudini'. Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.