Regio decreto 8 aprile 1897, n. 114 Art. 2
Alla espropriazione di beni immobili a tale scopo occorrenti, e che verranno designati dal predetto ministro, sara' provveduto a senso delle citate leggi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 aprile 1897. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addi' 24 aprile 1897. Reg. 210. Atti del Governo a f. 86. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. COSTA. Pelloux.