Regio decreto 25 aprile 1897, n. 135 Art. 2
L'istituto dovra' inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i bilanci consecutivi e le notizie statistiche che dal Ministero medesimo saranno ad esso richieste.
L'istituto dovra' inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i bilanci consecutivi e le notizie statistiche che dal Ministero medesimo saranno ad esso richieste.