Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 14
Il presidente dura in carica sei anni. I consiglieri durano in carica sei anni; si rinnovano di regola per meta' ogni triennio. Nel primo triennio la scadenza e' determinata dalla sorte. Non potranno essere rieletti piu' di una volta senza la interruzione di un biennio.