Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 18
Il consiglio di amministrazione: 1° forma i bilanci e i conti di amministrazione; 2° nomina, promuove, sospende e licenzia tutti gli impiegati, i salariati, salvo le facolta' date al presidente col n. 8 dell'art. 16; 3° stabilisce i contratti da stipularsi dal presidente; 4° propone le occorrenti modifiche agli statuti delle opere pie raggruppate, forma i regolamenti interni e di servizio; 5° delibera sulla accettazione di eredita', lasciti, donazioni, offerte e simili; 6° provvede alle ammissioni nelle case dipendenti; 7° delibera su tutti gli atti riguardanti il patrimonio, ed in generale delibera sopra tutti gli oggetti, che non siano demandati alla decisione del presidente.