Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 21
Quando sia mancato il numero legale nell'adunanza del consiglio di amministrazione e la urgenza non consenta indugio per nuova convocazione, il presidente prende, sulla sua responsabilita', le decisioni indispensabili e ne riferisce al consiglio nella sua prima adunanza per la ratifica.