Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 24
Il gruppo ha un inventario proprio dei mobili in uso, degli acquisti fatti nell'interesse collettivo, dei debiti e crediti della gestione comune. Alle scorte, agli effetti di casermaggio e ad ogni altro oggetto di proprieta' di ciascun ente raggruppato sara' assegnato il prezzo al momento del passaggio all'uso comune per gli eventuali conteggi.