Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 34
Gli impieghi dell'amministrazione del gruppo non conferiscono diritto a pensione. Dal conseguimento del primo stipendio o salario l'impiegato dovra' stipulare contratto di assicurazione sulla vita con quella societa' e con quelle norme che saranno designate dal consiglio di amministrazione in base ad accordi prestabiliti. L'amministrazione contribuira' al premio di assicurazione con una percentuale ragguagliata allo stipendio o salario e la paghera' direttamente alla societa' assicuratrice.