Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 41
Entro lo stesso termine il consiglio di amministrazione proporra' le modifiche necessarie agli statuti degli enti raggruppati per coordinarli al presente regolamento organico e porra' mano alla revisione degli inventarii degli enti medesimi. A base degli inventarii riveduti sara' instituita la scrittura patrimoniale in esecuzione dell'articolo 25.