Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 6
La contribuzione di ogni alunna al proprio mantenimento non potra' essere minore della meta', ne' maggiore dei due terzi della spesa effettiva desunta dal conto dell'esercizio precedente. La misura di essa, determinata al momento dell'ammissione, restera' invariabile per tutta la durata dell'educazione. La obbligazione del pagamento potra' essere assunta dalla famiglia, da altri enti, o da privati benefattori. Le ammissioni a posto intieramente gratuito sono vietate.