Regio decreto 12 marzo 1899, n. 116 Art. 13
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facolta' di far vigilare la scuola, e di sospendere temporaneamente o definitivamente il suo contributo qualora non fossero osservate le disposizioni che regolano l'istituto, ovvero quando le ispezioni dimostrassero che la scuola non da' risultati soddisfacenti. Al concorso dello Stato nelle spese della scuola, che per il corrente esercizio e' limitato alla somma di lire 2,500, sara' provveduto coi fondi all'uopo inscritti al capitolo 74 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio in corso e con quelli dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 marzo 1899. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addi' 17 maggio 1899. Reg. 219. Atti del Governo a f. 100. F. Rostagno. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO APRILE. A. Fortis.