Regio decreto 1 agosto 1899, n. 279 Art. 13
Nella prima quindicina di giugno hanno luogo gli esami di promozione e di licenza, nella seconda quindicina di ottobre gli esami per coloro che non avessero potuto presentarsi nel giugno precedente o che non fossero stati approvati in qualche materia. Gli esami di promozione verseranno sulle materie insegnate nel rispettivo anno scolastico. Gli esami finali o di licenza si estenderanno alle materie insegnate nell'ultimo biennio.