Regio decreto 1 agosto 1899, n. 279 Art. 2
Alla spesa di mantenimento annuo della scuola e' provveduto coi contributi annuali del Ministero di agricoltura, industria e commercio in lire 1,200; del comune di Arezzo in lire 920; della camera di commercio di Arezzo in lire 630, e della fraternita' dei laici della stessa citta' in lire 370; e con i sussidi che saranno accordati dalla provincia e dalla societa' operaia di Arezzo. Il municipio inoltre fornisce gratuitamente i locali necessari alla scuola ed ai laboratorii per le esercitazioni pratiche degli allievi.