Regio decreto 1 agosto 1899, n. 279 Art. 4
La scuola fornisce i seguenti insegnamenti: Disegno geometrico a mano libera, ornamentale, geometrico colla riga e col compasso. Modellazione - lingua italiana - aritmetica - nozioni elementari di contabilita' attinenti alle arti ed ai mestieri - geometria e nozioni fondamentali di meccanica. Fornisce inoltre, ed in principal modo, l'istruzione occorrente per l'esercizio delle arti dei fabbri, dei falegnami e scarpellini, mediante esercitazioni pratiche in appositi laboratorii. Le materie suddette, come pure le esercitazioni pratiche di laboratorio, sono obbligatorie per tutti gli allievi. La modellazione e' obbligatoria soltanto per i giovani che si dedicano a quelle arti per cui e' giovevole la conoscenza di essa.