Regio decreto 1 agosto 1899, n. 279 Art. 7
La direzione ed il governo della scuola sono affidati ad un consiglio direttivo composto di un rappresentante di ciascuno degli enti che seguono: Ministero di agricoltura, industria e commercio; Comune di Arezzo; Camera di commercio; Fraternita' dei laici; Saranno pure rappresentati nel consiglio direttivo della scuola a mezzo di un proprio delegato: la provincia e la societa' operaia di mutuo soccorso in Arezzo ove concorrano con un contributo annuo al mantenimento dell'istituto. I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. L'ufficio di segretario e' affidato al direttore della scuola.