Regio decreto 12 aprile 1900, n. 112 Art. 5
Il Consiglio direttivo: a) Amministra i fondi della scuola in base ai bilanci approvati dalla Camera di commercio e dal Ministero; b) Propone i bilanci presuntivi, i conti consuntivi, le situazioni patrimoniali, che dovranno essere approvati dalla Camera di commercio e dal Ministero; c) Propone altresi' all'approvazione della Camera di commercio e del Ministero il regolamento organico e la pianta del personale; d) Propone al Ministero, inteso il Consiglio dei professori, i programmi d'insegnamento; e propone altresi' al Ministero la nomina del personale, in conformita' del seguente art. 6; e) Delibera, su proposta del Consiglio dei professori, il calendario scolastico, l'orario delle lezioni, i libri di testo, e nomina le Commissioni esaminatrici per gli esami di ammissione, di promozione e di licenza; f) Delibera il regolamento di amministrazione, il regolamento disciplinare interno per gli allievi e quello che regola il fondo di previdenza a favore del personale, dandone comunicazione al Ministero; g) Nomina il personale di servizio; h) Presenta alla fine di ogni anno scolastico alla Camera di commercio e al Ministero di agricoltura, industria e commercio una relazione sull'andamento della scuola, corredata dei necessari prospetti e documenti dimostrativi.