Regio decreto 12 aprile 1900, n. 112 Art. 7
La scuola concorrera' con una somma annua da stabilirsi nel suo bilancio, per la formazione di un fondo di previdenza a favore del personale, il quale e' tenuto a rilasciare all'uopo una quota mensile, a norma di speciale regolamento da approvarsi dal Consiglio direttivo e dal Ministero.