Regio decreto 5 luglio 1900, n. 225 Art. 7
Il governo della scuola e' commesso ad un Consiglio direttivo composto di 9 membri, e cioe': di due delegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di due della Provincia, di due del Comune, di uno della Camera di commercio ed arti, di uno della cassa di risparmio e del direttore della scuola. I delegati dei varii enti durano in carica un biennio, e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge il presidente fra i suoi componenti. Fa le funzioni di segretario il direttore della scuola.