Regio decreto 5 luglio 1900, n. 225 Art. 9
Le nomine degli insegnanti e dei capi officina sono fatte dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in seguito a concorsi da esso banditi, ovvero su proposta del Consiglio direttivo.
Le nomine degli insegnanti e dei capi officina sono fatte dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in seguito a concorsi da esso banditi, ovvero su proposta del Consiglio direttivo.