Regio decreto 16 maggio 1901, n. 149 Art. 13
I redditi dell'istituto ed i contributi dei vari enti debbono essere, appena riscossi, depositati presso un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dal consiglio direttivo.
I redditi dell'istituto ed i contributi dei vari enti debbono essere, appena riscossi, depositati presso un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dal consiglio direttivo.