Regio decreto 7 luglio 1901, n. 235 Art. 2
Per compiere gli atti dell'espropriazione e' assegnato il termine di un anno, con decorrenza dalla data del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 luglio 1901. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addi' 8 agosto 1901. Reg. 230. Atti del Governo a f. 70. Beretta. Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU. N. Nasi.