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Regio decreto 19 dicembre 1901, n. 547 · Regio decreto 19 dicembre 1901, n. 547 — Relativo alle norme per l'esecuzione della legge 7 luglio 1901, n. 283, sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture. (001U0547)

Regio decreto 19 dicembre 1901, n. 547 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Chi intende di essere inscritto nell'albo della pretura per uno dei titoli indicati nell'articolo 6, lettera a, della legge, deve presentare dichiarazione scritta al cancelliere del tribunale da cui la pretura dipende. Alla dichiarazione il richiedente deve unire: l'atto di nascita; la copia autentica del titolo che da' diritto all'inscrizione; il certificato di penalita' che comprovi di non avere riportato alcuna delle condanne che, a' termini della legge 8 giugno 1874, n. 1938 (serie 2ª), possono dar luogo alla cancellazione dall'albo degli avvocati e procuratori. Il presidente, se il richiedente ha i requisiti necessari, ordina l'inscrizione nell'albo.