Regio decreto 15 maggio 1902, n. 148 Art. 3
La pubblicazione del detto elenco, ai soli effetti di renderlo notorio, si eseguira' nei seguenti modi: a) Un esemplare stampato sara' trasmesso a tutte le prefetture, le sottoprefetture ed i commissariati distrettuali del Regno per esservi tenuto depositato durante un mese, a disposizione di chiunque voglia prenderne cognizione. b) I prefetti, sottoprefetti e commissari distrettuali daranno notizia al pubblico di tale deposito mediante un manifesto da affiggersi alla porta esterna dei loro uffici e da inserirsi nel foglio periodico degli annunzi legali delle rispettive provincie. c) Un esemplare a stampa del detto elenco sara' pure rimesso a tutti i Ministeri, a tutti gli archivi notarili del Regno ed agli archivi di Stato di Roma.