Regio decreto 22 maggio 1902, n. 152 Art. 3
La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale esercitera' la sorveglianza sull'andamento di essa mediante una commissione di vigilanza, composta di due delegati del Ministero e di un delegato di ciascuno degli enti contribuenti, di cui le attribuzioni saranno stabilite dal regolamento. E' riservata al Ministero la facolta' di far eseguire ispezioni straordinarie.