Regio decreto 6 settembre 1902, n. 362 Art. 10
Gli insegnanti esercitano gli uffici loro assegnati sotto la immediata sorveglianza del direttore. Ognuno di essi dovra' assegnare mensilmente agli alunni, in ragione del maggiore o minore profitto da essi ritratto, una nota di merito, che sara' scritta in apposito registro, dalla quale nota sara' tenuto conto negli esami finali.