Regio decreto 6 settembre 1902, n. 362 Art. 14
Superato l'esame di licenza l'allievo ha diritto ad un attestato nel quale si dichiari avere egli frequentato con profitto, con molto profitto o con distinzione il corso della scuola. La nota con profitto corrisponde ai punti 6/10 e 7/10; quella con molto profitto ai punti 8/10 e 9/10; quella con distinzione ai punti 10/10. Sara' inoltre indicato nell'attestato il numero dei punti ottenuti.