Regio decreto 6 settembre 1902, n. 362 Art. 3
Non sono ammessi alla scuola allievi che non abbiano 12 anni compiuti, e che non siano forniti dell'attestato di proscioglimento dalla terza elementare.
Non sono ammessi alla scuola allievi che non abbiano 12 anni compiuti, e che non siano forniti dell'attestato di proscioglimento dalla terza elementare.