Regio decreto 15 settembre 1902, n. 347 Art. 13
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola sara' determinato da una pianta organica che sara' approvata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio sentito il consiglio direttivo. La pianta organica verra' annessa al regolamento di cui all'art. 18.