Regio decreto 28 giugno 1903, n. 287 Art. 2
E' fissato il termine di un anno dalla data del presente decreto per compiere la suddetta espropriazione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 giugno 1903. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addi' 10 agosto 1903. Reg. 12. Atti del Governo a f. 27. Pacini. Luogo dei Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU. Nasi.