Regio decreto 17 luglio 1903, n. 345 Art. 2
Il Nostro ministro segretario di Stato pel tesoro curera' l'introito, negli esercizi 1905-906 e 1906-907, della somma di lire 50,000, di cui all'art. 7 dell'atto di cessione, la quale verra' imputata al capitolo dei rimborsi diversi di spese straordinarie corrispondente al capitolo 90 del bilancio dell'esercizio 1903-904. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addi' 17 luglio 1903. VITTORIO EMANUELE G. Zanardelli. Di Broglio. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Verweist auf
- Regio decreto 17 luglio 1903, n. 345 Art. 7