Regio decreto 25 maggio 1905, n. 159 Art. 13
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e nell'amministrazione della scuola; provvede all'andamento didattico disciplinare della scuola e delle officine e all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine nei casi di breve assenza. Nei casi di assenze prolungate riferisco al Ministero per gli opportuni provvedimenti.