Regio decreto 25 maggio 1905, n. 159 Art. 2
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: Il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L.
7000. La provincia di Avellino con L. 4000. Il comune di Avellino con L. 2000. La Camera di commercio di Avellino con L. 4000. L'Orfanotrofio maschile e femminile di Avellino con L. 860. La Camera di commercio di Avellino, oltre al contributo annuo fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola. Il Ministero concorre anche, per 5 anni, con L. 3000 annue nelle spese d'impianto della scuola.