Regio decreto 15 giugno 1905, n. 216 Art. 2
Alle spese di mantenimento della scuola sara' provveduto col contributo annuo del Ministero di agricoltura, industria e commercio in L. 16,000 con gli eventuali concorsi di altri enti e coi proventi delle tasse scolastiche. Oltre che alle spese di mantenimento le suddette somme saranno destinate a provvedere nei primi anni alle spese d'impianto della scuola. A queste ultime spese sara' altresi' destinata la somma di L. 20,000, da ripartirsi per meta' in ciascuno dei due esercizi 1904-1905 e 1905-1906 e da prelevarsi dalla somma di L. 50,000 di cui all' art. 37 della legge 8 luglio 1904 n. 351 .
Verweist auf
- Regio decreto 15 giugno 1905, n. 216 Art. 37