Regio decreto 2 luglio 1905, n. 231 Art. 13
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore. Il collegio degli insegnanti, che sara' presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, compila gli orari ed i programmi d'insegnamento da sottoporsi all'approvazione del Ministero, sceglie i libri di testo, fa le proposte per l'acquisto di materiale didattico e scientifico e sulle punizioni piu' gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 16. Il Collegio degli insegnanti si riunisce inoltre almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero sottoposti al suo esame.