Regio decreto 2 luglio 1905, n. 231 Art. 2
Al mantenimento della scuola sara' provveduto col contributo del Ministero di agricoltura, industria e commercio in L. 1500, col contributo del comune di Castelli in L. 600 e coi due terzi degli utili della Cassa di prestanze agrarie di Castelli. Saranno pure destinati al mantenimento della scuola i concorsi eventuali della Provincia e della Camera di commercio di Teramo ed i proventi di elargizioni diverse eventuali o fisse. Alle spese d'impianto della scuola sara' provveduto con concorso del Ministero di agricoltura, industria e commercio in L. 600 e col fondo esistente presso la Cassa di prestanze agrarie di Castelli, costituito dagli utili accumulati a tutto l'anno 1904. La Cassa di prestanze agrarie concede pure gratuitamente i locali in cui avra' sede la scuola.