Regio decreto 15 ottobre 1905, n. 326 Art. 13
Gli enti locali contribuenti hanno facolta' di mandare un rappresentante ad assistere agli esami, di promuovere conferenze, col Ministero di agricoltura, industria e commercio, per questioni relative all'andamento didattico ed amministrativo della scuola, di avere annualmente copia della relazione del direttore sui risultati di essa e copia del conto consuntivo, dopo che sara' stato approvato dal Ministero.