Regio decreto 19 aprile 1906, n. 152 Art. 7
Alla fine di ciascuno dei tre corsi, inferiore, medio e superiore, gli allievi devono superare un esame di licenza e sara' loro rilasciato analogo diploma. Durante il corso superiore o di perfezionamento i giovani che avessero ottenuto la licenza dalla sezione di meccanica, potranno seguire i corsi e le esercitazioni delle sezioni di fonderia e di elettrotecnica, o reciprocamente. Non sono ammessi uditori ne' praticanti a nessuno dei corsi.