Regio decreto 10 giugno 1906, n. 214 Art. 2
Scopo dell'istituzione e' di fornire un'istruzione teorico-pratica che abiliti gli allievi all'esercizio della professione di capo minatore e perito minerario.
Scopo dell'istituzione e' di fornire un'istruzione teorico-pratica che abiliti gli allievi all'esercizio della professione di capo minatore e perito minerario.