Regio decreto 26 agosto 1906, n. 390 Art. 13
E' ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante da una scuola ad un'altra, quando entrambe siano della stessa natura e di egual grado ed i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto Reale o Ministeriale. In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformita' delle norme vigenti. I passaggi, di cui nel presente articolo, sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale sulla domanda degli interessati e dietro parere favorevole delle Giunte di vigilanza delle due scuole.