Regio decreto 14 settembre 1906, n. 360 Art. 2
Alle spese del mantenimento della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con lire 15,500; la Provincia con lire 6,000; il Comune con lire 6,000; la Camera di commercio con lire 4,000; il Monte dei pegni «Orsini» con lire 4,500. Il comune fornisce altresi' alla scuola gratuitamente l'edificio in cui essa ha sede, e provvede alla manutenzione dei locali, alla illuminazione, al riscaldamento, alla fornitura dell'acqua ed al materiale non scolastico. Concorrono altresi' al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche e delle officine ed i contributi di altri enti o di privati.