Regio decreto 23 settembre 1906, n. 384 Art. 2
Alla spesa annua per il mantenimento della scuola concorrono per lire diecimila il Ministero di agricoltura, industria e commercio, per lire seimila la Camera di commercio di Brescia, per lire cinquemila la Provincia e per lire quattromila il Comune della stessa citta'.