Regio decreto 1 ottobre 1906, n. 392 Art. 2
La scuola ha per fine di promuovere gli alti studi commerciali, mediante insegnamenti teorici, corsi pratici, conferenze, pubblicazioni ed altri mezzi riconosciuti idonei.
La scuola ha per fine di promuovere gli alti studi commerciali, mediante insegnamenti teorici, corsi pratici, conferenze, pubblicazioni ed altri mezzi riconosciuti idonei.