Regio decreto 9 novembre 1906, n. 412 Art. 2
All'espropriazione del terreno all'uopo occorrente, e che verra' designato dal predetto Nostro ministro, sara' provveduto a senso della citata legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 9 novembre 1906. VITTORIO EMANUELE. C. MIRABELLO. Visto, Il guardasigilli: GALLO.