Regio decreto 19 aprile 1907, n. 150 Art. 2
Alle spese annue per il mantenimento della scuola concorrono: il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, con L. 1300; la provincia di Rovigo, con L. 1900; il comune di Massa Superiore, con L. 1000. Il comune di Massa Superiore fornisce gratuitamente i locali, in cui ha sede la scuola, e provvede nello stesso modo alla loro manutenzione.