Regio decreto 19 aprile 1907, n. 150 Art. 7
Agli alunni che abbiano seguito regolarmente i corsi della scuola e superato l'esame di licenza vien rilasciato un diploma nelle forme determinate dal regolamento di cui all'art. 21.
Agli alunni che abbiano seguito regolarmente i corsi della scuola e superato l'esame di licenza vien rilasciato un diploma nelle forme determinate dal regolamento di cui all'art. 21.